Il Giudice Amministrativo ha, in primo luoogo, osservato che quello del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, attenendo alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 31 dicembre 2014 n. 6464).
Tuttavia, quanto alla soglia al di sotto della quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non possa considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza nel territorio italiano, la stessa non è lasciata alla discrezionalità dell’Amministrazione ma è attualmente stabilita, ai fini del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nella soglia ragguagliata al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, così come si ricava dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2015 n. 117).
Nel caso di spiecie è emerso che nell’anno 2014 il reddito percepito dalla ricorrente – secondo la dichiarazione “Persone fisiche 2015” – si presenta pari a € 7.748,00, quindi inferiore alla prescritta soglia di € 8.263,31.
Tuttavia, poiché dalla normativa, complessivamente considerata, si evince che il
predetto livello di reddito non deve essere necessariamente posseduto in modo
assoluto e ininterrotto se, a fronte di transitorie situazioni di difficoltà,
sopravvengano fatti idonei a far presumere una prospettiva di continuità ed
autosufficienza economica (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2015 n.
2699), la circostanza che la ricorrente abbia da poco avviato una nuova attività
lavorativa e che questa abbia inizialmente reso in termini molto prossimi alla soglia
di legge rende plausibile la previsione di una futura capacità reddituale idonea allo
scopo.
Pertanto il T.A.R. ha accolto il ricorso.
Nota a cura di Avv. Fabio Loscerbo - 15/10/2015