PERMESSO SOGGIORNO UMANITARIO - SENTENZA 16/08/2016Nella vicenda esposta sono, però, ravvisabili elementi tali da integrare gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98.
L'art. 5 comma 6 del d.lgs. 1998/286, richiamando l'art. 32 del d.lgs. 2008 n. 25, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato”. Il giudice rileva come l'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall'art. 2 della Costituzione come nel caso in esame, in cui, alla presenza dei famigliari
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