Il marchio è un “segno” usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza.
Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
Il codice indica che il marchio deve:
Avere capacità distintiva: non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente il tipo di attività svolta o di prodotto (art. 13 CPI) - ad esempio non è possibile registrare Accademia Danza Roma se la mia attività è una scuola di danza a Roma.
Essere lecito: non può essere in contrasto all’ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge (14 CPI) - ad esempio non è possibile depositare un marchio che istighi alla violenza.
In base agli elementi che lo compongono il marchio può distinguersi in :
marchio denominativo, che è costituito solo da parole
marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito si considera figurativo anche il marchio misto (composto da parole e elementi figurativi)
marchio di forma o tridimensionale, che è costituito da una forma tridimensionale e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto
marchio sonoro che è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni
marchio di movimento, caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio
marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagine e di suono
marchio a motivi ripetuti,
marchio di posizione,
marchio olografico, costituito da elementi con caratteristiche olografiche.
I marchi sonoro, di movimento, multimediale e olografico sono di recente introduzione nella disciplina nazionale; apposite circolari esplicative di prossima emanazione forniranno le informazioni necessarie per un loro corretto deposito.
Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico.
Possono costituire oggetto di brevetto:
Le invenzioni industriali
I modelli di utilità
Le nuove varietà vegetali
In alternativa alla brevettazione, un’impresa che intenda proteggere una propria invenzione, potrà:
renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione “difensiva”, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla
mantenere l’invenzione segreta, ricorrendo al segreto industriale, disciplinato dall’art. 98 del CPI, in base al quale costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.