NUOVI RATING BANCARI PER LE IMPRESE IN CRISI
Sono in arrivo nuovi rating bancari che dal primo giugno dovranno essere iniziati ad applicare dalla banche di interesse europeo nei confronti delle proprie imprese clienti tese ad evidenziare
situazioni di difficolatà economiche che possano far presagire lo sfociare di vere e proprie situazioni di insolvenza.
La novità è state recentemente illustrata da una circolare ABI, che ha ad oggetto il regolamento europeo n. 5751/2013 relativo ai requisiti di patrimonializzazione delle banche.
Si tratta di una normativa che in connubio agli allert della recente riforma fallimentare ha quale scopo il prevenire situzioni di dissesto.
Solo il futuro dirà se la strategia dei controlli automatici preventivi sortirà effetti migliorativi rispetto alla situazione attuale.
Avv. Mauro Franchi - info@jurismind.itVAI A TUTTI I CORSI AUDIO DI DIRITTO >> Continua a leggere
INDENNIZZI BANCARI
INDENNIZZI CRAC BANCARI: spetteranno anche agli eredi
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IN ARRIVO GLI INDENNIZZI PER I CRAC BANCARI
Il decreto crescita, in corso di conversione in legge in Parlamento, disciplina i presupposti necessari al fine di ottenere l'indennizzo per le cosidette truffe
bancarie.
Innanzitutto va chiarito che il concetto di truffa viene utilizzato dai media in senso del tutto atecnico per indicare la situazione di dissesto bancario le cui ripercussioni si
riverberano nei confronti di coloro che hanno investito i propri risparmi in azioni od obbligazioni, subordinate e non, bancarie.
In particolare vengono previste due procedure di rimborso:
- la prima riguarda una platea di soggetti daneggiati, che secondo le stime dovrebbe rappresentare il 90% del totale. Per costoro il rimborso sarà automatico per
un ammontare pari al 95% delle somme investite con la banca, a condizione, però, di avere un isee non superiore a 35 mila euro od un patrimonio immobiliare non superiore a 100 mila
euro, elevabile a 200 mila euro se arriverà l'ok da Bruxelles.
- la seconda procedura, invece, riguarderà la restante parte del 10% dei soggetti danneggiati, le cui istanze verranno valutate analiticamente, seppur seguendo
modelli di verifica standardizzati.
E' prevista la possibilità di accedere ai benefici anche da parte degli eredi.
Come si può intuire, le disposizioni generali del decreto abbisogneranno di norme di dettaglio applicative, anche di prassi.
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LA BANCA NON RISPONDE PER DANNI SU ASSEGNI SCOPERTI
La banca non risponde per danni da assegni scoperti anche se non ha verificato l'esistenza dei fondi necessari al loro pagamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 10814/2019.
La vicenda portata all'attenzione dei giudici è del tutto particolare.
In estrema sintesi si tratta di questo: un imprenditore ha depositato in banca plurimi assegni emessi da un cliente senza adeguata copertura finanziaria, pur essendo consapevole
di ciò, senza poi protestarli.
Il prenditore di tali assegni ha, quindi, provveduto a depositarli in banca, ricevendo da quest'ultima l'immediata disponibilità dei fondi, senza, che l'istituto finanziario
verificasse la sussistenza della disponibilità economica da parte dell'emmittente.
La banca, una volta appurata la mancanza di fondi ha agito per il recupero delle somme nei confronti del proprio cliente depositante gli assegni.
A nulla sono valse le doglianze di quest'ultimo di fronte ai giudici: nessuna responsabilità sussiste in capo alla banca, nemmeno di tipo extracontrattuale.
L'unico "colpevole" è l'imprenditore, il quale, scientemente, ha accettato in pagamento assegni non coperti, senza, oltretutto, protestarli.
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