Estratto Ordinanza del 01/03/2018 r.g. n. 3207/2017
"Tuttavia nella vicenda esposta dal ricorrente sono ravvisabili elementi tali da integrare i seri motivi di carattere umaitario di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98...I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano...non sono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, cosicchè costituiscono un catalogo aperto...La recente pronuncia della Cassazione Civile sezione prima n. 4455/2018 ha affermato che il paramero dell'inserimento sociale e lavoraitvo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto non esclusivo...besì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità...Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il paese di origine per la difficile condizione economica nella quale viveva; il ricorrente si trova nel nostro paese da circa 4 anni e doop aver lavorato in maniera non regolare ha reperito dall'aprile 2017 attività lavorativa...Tali circostsanze possono essere considerate credibili, in quanto supportate da produzioni documentali e compatibili con la situazione attuale del Marocco, che seppure in crescita dal punto di vista dello sviluppo economico, risulta ancora combattere quotidianamente con il problema della povertà...Non può altresì non farsi riferimento all'art. 2 della Costituzione e all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela nello specifico il diritto alla vita privata e familiare. La valutazione comparativa, richiesta dalla recente pronuncia della cassazione, che impone di prendere in considerazione sia la situazione del paese e quella soggettiva dalla quale il ricorrente si è allontanato e il suo effettivo radicamento nel paese di accoglienza, suggerisce di soprassedere momentaneamente al rimpatrio. La concessione della protezione umanitaria apapre nel caso concreto, come misura idonea ad attuare la tutela dei diritti fondamentali inviolabili...".
Sulla natura del giudizio
"Si premette che il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il provvedimento amministrativo di diniego non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, per cui l'eventuale nullità del provvedimento amministativo non ha autonoma rilevanza in giudizio e il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa".
Sul permesso di soggiorno per motivi umanitari
"Si ritiene invece di poter accogliere la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria.
Le condizioni socio-economiche dell'Ucraina, già difficili negli anni precedenti il conflitto, a cuasa di esso sono ulteriormente peggiorate.
Grandi risorse economiche, ormai da anni, sono destinate ad alimentare l'esercito in guerra - ancor più da quando si è optato per avere al fronte solo soldati a contratto e sono stati aumentati gli stipendi dei militari al fronte.
Anche nelle zone non toccate dal conflitto, è diffuso un generale sentimento di insicurezza, uno scadimnto generale della qualità della vita sotto il profilo dell'assicurazione di beni primari come appunto la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, l'accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario e ad altre forme di welfare...A ciò si aggiunga anche che, invece, in Italia il richiedente è positivamente inserito e lavora. Egli vive con il proprio padre - che vive e lavora regolarmente in Italia - e lui stesso, fin dal 2.12.2015, è assunto come muratore presso la ditta...di Bologna, con regolare posizione Inps e Inail e buste paga che si aggirano tra i 1.200 e i 1.300 euro mese. Sussistono quindi ad avviso di questa giudice seri motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall'art. 5 comma 6, del d.lgs. 1998 n. 286".