Nel caso in cui il Codice della Strada preveda la sanzione accessoria del sequestro o
del fermo amministrativo del veicolo, l'Organo di Polizia che accerta la violazione
provvede ad applicare la relativa sanzione accessoria.
Il documento di circolazione del veicolo è trattenuto presso l'Ufficio di appartenenza
dell'agente che ha accertato la violazione.
Decorso il periodo del fermo amministrativo, il conducente o il proprietario si rivolgerà
all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione per il ritiro del veicolo e del
documento di circolazione.
Il sequestro del veicolo può avvenire, tra i vari
casi previsti espressamente dal
Codice della Strada, anche per mancanza della copertura assicurativa (R.C.A.).
Avverso il verbale di contestazione e/o di sequestro, il conducente o il proprietario del
veicolo possono presentare ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace del
luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o
dalla notifica del verbale di contestazione.
Se il verbale è archiviato l'Ufficio accertatore
restituisce il mezzo.
Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di
Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro 30 giorni dalla notifica
della stessa.
Chi può fare la richiesta di dissequestro: La persona a cui è stato notificato il verbale di sequestro.
Cosa fare per ottenere il dissequestro
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art. 193 del
C.d.S., deve
essere richiesto dal trasgressore oppure dal proprietario, al Comando
che ha disposto il sequestro.
Per ottenere il dissequestro è necessario effettuare:
il pagamento della sanzione amministrativa indicata sul verbale di contestazione
(sanzione in misura ridotta);
il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi.
L'importo della sanzione amministrativa è ridotto ad un quarto quando l'assicurazione
del veicolo R.C.A. sia comunque resa operante entro 30 giorni dal termine
dell'assicurazione scaduta oppure in caso di rottamazione.
In caso di
rottamazione del veicolo sequestrato, l'interessato dovrà farne richiesta
al Comando che ha riscontrato l'infrazione, entro 30 giorni dalla data della
contestazione della violazione.
L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo
indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dal
Comando accertatore dopo la distruzione e radiazione del veicolo.
Tale demolizione dovrà essere certificata a norma di legge.
Custodia del veicolo
Il proprietario o in alternativa il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è
nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo sequestrato in un luogo di cui
abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale.
La richiesta di affido in custodia del veicolo deve essere presentata, in carta
semplice, al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo amministrativo. Il
trasporto ed il deposito sono interamente a carico dell'interessato.
Al trasgressore o al proprietario o ad altro soggetto obbligato in solido che si rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite
dall'Organo di Polizia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La mancata assunzione della custodia del veicolo, oltre alle sanzioni suindicate,
determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della
rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
Rateizzazione
La Prefettura può concedere il pagamento rateale unicamente nel caso di sanzione
pecuniaria disposta con ordinanza-ingiunzione (atto di propria competenza) e non
con verbale di contestazione.
IMPORTANTE: Se entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla data di notifica
del verbale di contestazione della violazione non viene presentato ricorso o non
viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa e dell'assicurazione R.C.A., la Prefettura dispone la confisca del veicolo.
Riferimenti normativi:
Legge 24.11.1981 n. 689
Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modifiche, artt. 93, 193, 196, 202, 213 e 214.